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I fondi pensione sono gli organismi che
hanno lo scopo di erogare ai lavoratori iscritti una pensione aggiuntiva
rispetto a quella obbligatoria. La normativa prevede che prima
dell’adesione, al fine di tutelare gli iscritti e di consentire una
scelta meditata e consapevole, debba essere consegnata la documentazione
informativa (redatta in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip),
riguardante in particolare i costi complessivi connessi alla
partecipazione al fondo pensione, le modalità di gestione finanziaria, i
rischi connessi all’investimento, i rendimenti conseguiti. Gli iscritti
hanno inoltre il diritto di ricevere informazioni, con periodicità
almeno annuale, sull’andamento della gestione complessiva del fondo
pensione nonché sull’ammontare della posizione individuale.
I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono
in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, PIP di matrice
assicurativa, fondi pensione preesistenti.
Fondi negoziali o chiusi
Sono istituiti grazie ad accordi collettivi tra i lavoratori ed i datori
di lavoro. Possono rivolgersi ai lavoratori di una intera categoria
contrattuale oppure ai lavoratori di una impresa o di un gruppo di
imprese o, infine, ai lavoratori di un determinato territorio. Il fondo
pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi
propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il
responsabile del fondo. Gli organi di amministrazione e controllo sono
costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per
l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. Per lo svolgimento
di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti
specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la
gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati
(banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio);
le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le
pensioni sono generalmente pagate da una compagnia di assicurazione.
L'attività dei fondi negoziali è regolata dalla Covip, che approva lo
statuto del fondo, cioè il documento in cui sono elencate le
caratteristiche e le regole di funzionamento.
Fondi aperti
Sono istituiti direttamente da banche, compagnie di assicurazione e
società di gestione del risparmio. L’adesione al fondo aperto può
avvenire in forma individuale o anche in forma collettiva, a seguito di
accordi collettivi anche aziendali. Il patrimonio del fondo deve essere
separato e distinto dall’attività più generale dell’organismo (banca,
compagnia di assicurazione o società di gestione del risparmio) che lo
promuove. La Covip approva il regolamento dei fondi aperti, cioè il
documento che ne contiene le caratteristiche e le regole di
funzionamento.
Piani Individuali Pensionistici (PIP o FIP)
Sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita. L’adesione avviene solo su base rigorosamente
individuale. Costituiscono patrimonio autonomo e separato dalla restante
attività delle compagnie di assicurazione. Anche in questo caso il
regolamento è sottoposto all’approvazione della Covip.
Forme pensionistiche preesistenti
Si tratta di fondi pensione che già operavano al momento della entrata
in vigore della prima normativa sui fondi pensione. Per questo motivo
hanno mantenuto, relativamente ad alcuni aspetti, una disciplina
speciale. Anche i fondi pensione preesistenti rientrano nell’ambito
della vigilanza esercitata dalla Covip.
DA RICORDARE
Solo i fondi negoziali (o chiusi), i fondi aperti, i PIP di matrice
assicurativa ed i fondi preesistenti possono utilizzare la denominazione
di "fondi pensione". Ciò serve a distinguerli dalle polizze vita o da
altre forme assicurative che, non avendo una finalità tipicamente ed
esclusivamente previdenziale, non rientrano nell’ambito di applicazione
del decreto legislativo 252 del 2005.
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