
|


 
Domanda di sanatoria
per i collaboratori
Sulla
stabilizzazione delle co.co.co. non genuine la
partita è ancora aperta. Molte aziende che hanno
presentato per tempo domanda di sanatoria, negli
scorsi giorni si sono viste formalmente
“ammonire” dal Ministero del Lavoro ad adeguare
quegli accordi sindacali di regolarizzazione
ritenuti non conformi alle previsioni. In
particolare le imprese dovranno assumere tutti i
lavoratori interessati (e non solo parte di
essi, come per alcuni accordi) e con contratti
di lavoro che diano loro maggiori garanzie. Il
termine ultimo concesso alle parti sociali per
adeguarsi è stato fissato all’8 dicembre
prossimo, pena la perdita dei benefici previsti
dalla finanziaria 2007 e l’attivazione delle
sanzioni di legge. Dal 30 aprile scorso è venuta
meno la possibilità (prevista dal comma 1202 e
seguenti della legge n. 296/2006) di inoltrare
domanda di stabilizzazione all’Inps, previa
stipula di accordi aziendali volti a promuovere
la trasformazione delle collaborazioni, anche a
progetto, mediante la conclusione di contratti
di lavoro subordinato. Esclusi, perciò, dai
benefici della sanatoria i committenti che già
non si erano rivolti entro aprile scorso, anche
tra coloro che vi hanno aderito non tutti
possono dormire sonni tranquilli.
Sanatoria a termine
In almeno il 10% dei casi considerati – con
riferimento a migliaia di lavoratori- si sono
riscontrate problematiche giuridiche e fattuali
concernenti molti degli accordi sindacali
conclusi dalle aziende (come emerge dalla nota
del ministero del Lavoro del 24 settembre
scorso, prot. n. 25/segr/11899). Al punto che
sono stati invitati gli uffici ispettivi a
vagliarne la bontà e a spingere le stesse parti
sociali alle opportune integrazioni e
aggiornamenti entro il termine massimo che
scadrà il dicembre prossimo. In difetto, secondo
l’orientamento ufficiale, i verbali ispettivi
già assunti manterranno la loro efficacia per
cui scatteranno le sanzioni finora congelate.
Quanto alle situazioni sananti ritenute
regolari, gli ispettori, al fine di consentire
ai datori di lavoro di ottemperare agli obblighi
assunti in sede di accordi di stabilizzazione,
dovranno comunque diffidare le aziende a
regolarizzare i collaboratori apponendo quale
termine ultimo quello previsto dall’accordo
aziendale o, al massimo, quello del 30 aprile
2008. Con l’ottemperanza secondo le prescrizioni
ministeriali, oltre a evitare le notevoli
conseguenze repressive e i recuperi
contributivi, i datori di lavoro si
assicureranno in via preferenziale il
cofinanziamento statale del contributo
integrativo.
La proroga
Per fruire del limitato budget statale, però,
non tutti i contratti saranno ritenuti validi
allo stesso modo. Non il lavoro a chiamata, né
per esempio il contratto di inserimento. Negli
altri casi, verrà valutato - al fine di
compilare una sorta di graduatoria di merito -
il migliore favore per il prestatore dei
contratti conclusivi. In testa, ovviamente,
quelli a tempo pieno e indeterminati; ma anche i
part-time, purché superiori alle 25 ore
settimanali. I committenti dovranno in ogni modo
trasformarsi in datori di lavoro quanto a tutti
i rapporti di co.co.co. considerati, entro la
fine del 2008, momento ultimo per concludere la
sanatoria, come previsto dall’accordo
interconfederale del 4 ottobre 2006. In tal
senso, anche gli accordi che avessero deciso per
la stabilizzazione di tranches di lavoratori da
scaglionare nel tempo (in alcuni casi le
assunzioni sono state temporizzate addirittura
fino al dicembre 2010), dovranno trovare
esecuzione piena entri la primavera prossima. La
successiva regolarizzazione contributiva,
attraverso versamenti mensili fino a 36 rate,
potrà invece proseguire ancora per molto tempo.
Vale a dire anche fino al maggio 2010, per i
rapporti lavorativi già regolarizzati entro i
tempi di legge della sanatoria. Ma termini
aggiuntivi potrebbero essere stabiliti per quei
rapporti di lavoro - all’origine dimenticati
dagli accordi di stabilizzazione e nell’istanza
Inps - che sono da ritenere ricompresi di
diritto. In difetto degli adeguamenti pretesi
dal Lavoro, verrà meno l’approvazione
ministeriale degli accordi, facendo decadere
l’intera procedura di regolarizzazione.
 
|
|
|