Da 'IL SOLE 24 ORE' del 16/11/2007
 
 
Domanda di sanatoria per i collaboratori          
 

Sulla stabilizzazione delle co.co.co. non genuine la partita è ancora aperta. Molte aziende che hanno presentato per tempo domanda di sanatoria, negli scorsi giorni si sono viste formalmente “ammonire” dal Ministero del Lavoro ad adeguare quegli accordi sindacali di regolarizzazione ritenuti non conformi alle previsioni. In particolare le imprese dovranno assumere tutti i lavoratori interessati (e non solo parte di essi, come per alcuni accordi) e con contratti di lavoro che diano loro maggiori garanzie. Il termine ultimo concesso alle parti sociali per adeguarsi è stato fissato all’8 dicembre prossimo, pena la perdita dei benefici previsti dalla finanziaria 2007 e l’attivazione delle sanzioni di legge. Dal 30 aprile scorso è venuta meno la possibilità (prevista dal comma 1202 e seguenti della legge n. 296/2006) di inoltrare domanda di stabilizzazione all’Inps, previa stipula di accordi aziendali volti a promuovere la trasformazione delle collaborazioni, anche a progetto, mediante la conclusione di contratti di lavoro subordinato. Esclusi, perciò, dai benefici della sanatoria i committenti che già non si erano rivolti entro aprile scorso, anche tra coloro che vi hanno aderito non tutti possono dormire sonni tranquilli.

 

Sanatoria a termine
In almeno il 10% dei casi considerati – con riferimento a migliaia di lavoratori- si  sono riscontrate problematiche giuridiche e fattuali concernenti molti degli accordi sindacali conclusi dalle aziende (come emerge dalla nota del ministero del Lavoro del 24 settembre scorso, prot. n. 25/segr/11899). Al punto che sono stati invitati gli uffici ispettivi a vagliarne la bontà e a spingere le stesse parti sociali alle opportune integrazioni e aggiornamenti entro il termine massimo che scadrà il dicembre prossimo. In difetto, secondo l’orientamento ufficiale, i verbali ispettivi già assunti manterranno la loro efficacia per cui scatteranno le sanzioni finora congelate. Quanto alle situazioni sananti ritenute regolari, gli ispettori, al fine di  consentire ai datori di lavoro di ottemperare agli obblighi assunti in sede di accordi di stabilizzazione, dovranno comunque diffidare le aziende a regolarizzare i collaboratori apponendo quale termine ultimo quello previsto dall’accordo aziendale o, al massimo, quello del 30 aprile 2008. Con l’ottemperanza secondo le prescrizioni ministeriali, oltre a evitare le notevoli conseguenze repressive e i recuperi contributivi, i datori di lavoro si assicureranno in via preferenziale il cofinanziamento statale del contributo integrativo.

La proroga
Per fruire del limitato budget statale, però, non tutti i contratti saranno ritenuti validi allo stesso modo. Non il lavoro a chiamata, né per esempio il contratto di inserimento. Negli altri casi, verrà valutato - al fine di compilare una sorta di graduatoria di merito  - il migliore favore per il prestatore dei contratti conclusivi. In testa, ovviamente, quelli a tempo pieno e indeterminati; ma anche i part-time, purché superiori alle 25 ore settimanali. I committenti dovranno in ogni modo trasformarsi in datori di lavoro quanto a tutti i rapporti di co.co.co. considerati, entro la fine del 2008, momento ultimo per concludere la sanatoria, come previsto dall’accordo interconfederale del 4 ottobre 2006. In tal senso, anche gli accordi che avessero deciso per la stabilizzazione di tranches di lavoratori da scaglionare nel tempo (in alcuni casi le assunzioni sono state temporizzate addirittura fino al dicembre 2010), dovranno trovare esecuzione piena entri la primavera prossima. La successiva regolarizzazione contributiva, attraverso versamenti mensili fino a 36 rate, potrà invece proseguire ancora per molto tempo. Vale a dire anche fino al maggio 2010, per i rapporti lavorativi già regolarizzati entro i tempi di legge della sanatoria. Ma termini aggiuntivi potrebbero essere stabiliti per quei rapporti di lavoro - all’origine dimenticati dagli accordi di stabilizzazione e nell’istanza Inps - che sono da ritenere ricompresi di diritto. In difetto degli adeguamenti pretesi dal Lavoro, verrà meno l’approvazione ministeriale degli accordi, facendo decadere l’intera procedura di regolarizzazione.

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