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Con la G.U. n. 302 del 31.12.2007, è stato
pubblicato il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248,
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”,
che prevede modifiche, nel riconoscimento dell’assegno
sociale a favore dei perseguitati politici e razziali.
Il comma 3, dell’articolo 50 del suddetto
decreto stabilisce che “Per la
determinazione dei limiti di reddito previsti per il
riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della
pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi
previsti dall’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n,
791, e dall’articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96”.
Il comma 4 prevede che”
le disposizioni di cui al comma 3 hanno
effetto a decorrere dal 15 settembre 2007”.
Le Sedi provvederanno a definire le nuove
domande di assegno sociale, alla luce della suddetta
normativa.
Il riesame delle domande presentate entro la
data del 15 settembre 2007 e respinte ai sensi della
normativa precedente, ovvero degli assegni o pensioni
sociali revocati per lo stesso motivo, dovrà essere accolto
con decorrenza 1 settembre 2007.
Si fa riserva di successive disposizioni
operative in merito.
IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI
Nori |